T.A.R. Abruzzo AQ, Sezione I, 6 giugno 2019
Autore: giuseppe - Pubblicato il 17 giugno 2019
[A] Sulle conseguenze derivanti della soppressione ad opera dell'art. 1, comma 4, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 del rito super-accelerato previsto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. rispetto all’impugnazione del provvedimento di ammissione della controinteressata. [B] Sull’entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 32 del 2019. [C] Sul momento in cui nel processo amministrativo si instaura del rapporto processuale.
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